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Fisco e Tasse

2024-10-14

RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da  parte di una ONLUS,  di un impianto fotovoltaico di  potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già  installato un precedente impianto fotovoltaico di  potenza nominale  pari a  217 kW 

Si chiedono chiarimenti per il calcolo del  limite massimo di spesa agevolabile.

La Fondazione istante dichiara di svolgere attività socio­sanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria  catastale D/4.

Dichiara inoltre:

  • di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10­bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • aver depositato la CILAS di cui al comma 13­ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).

Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura),  chiede: 

  • 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16­ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla  sola  potenza  del  nuovo  impianto  fotovoltaico  che  viene  installato  o  se,  invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
  • 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

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